DOBERMANNS' ANGELS ONLUS
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"ADOTTARE UN DOBERMANN FA BENE AL CUORE"

Statuto

Articolo 1
E’ costituita l'Associazione denominata “DOBERMANNS’ ANGELS associazione tutela cani dobermann abbandonati” (in seguito chiamata “Associazione”) che persegue il fine esclusivo della solidarietà e utilità sociale.
Il nominativo di cui sopra sarà integrato a norma di legge con l’acronimo ONLUS, ovvero con la dicitura “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” una volta ottenute le autorizzazioni di legge.
 
Articolo 2
L'Associazione ha sede attualmente in Via Cardinale Mezzofanti, 47, 20133 Milano (MI) (*). La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie, sezioni, rappresentanze o uffici corrispondenti anche in altre città d'Italia, mediante delibera del Consiglio Direttivo.
 
Articolo 3
La durata dell'Associazione è illimitata.
 
Articolo 4
[4.1] L’Associazione è di volontariato, è apolitica ed apartitica, non ha scopi di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà e utilità sociale per la tutela e il rispetto degli animali bisognosi di cure (in particolare i cani dobermann o incroci con la tale razza). Ha democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali e per perseguire gli scopi istituzionali l’Associazione in particolare si propone di:
- tutelare e salvaguardare gli animali (in particolare i cani dobermann o incroci con la tale razza) abbandonati, ospitati nei canili pubblici, di proprietari che non possono più accudirli.
- individuare e selezionare possibili soggetti affidatari che dovranno garantire il pieno rispetto delle esigenze biologiche ed etologiche degli animali (in particolare i cani dobermann o incroci con la tale razza) affidati. La regolamentazione dell’affido, nel rispetto di questi principi, verrà regolata con apposito regolamento.
- gli affidi dovranno essere effettuati in località accessibili per le verifiche e i controlli sullo stato degli stessi e sul trattamento ricevuto dagli affidatari.
- gestire direttamente o per il tramite di propri incaricati strutture dove gli animali recuperati siano ricoverati e mantenuti in condizioni idonee, in attesa del loro riaffido.
L’Associazione può inoltre, in via accessoria:
- dare informazione e fare osservare le leggi e i regolamenti in materia di animali di affezione (in particolare i cani dobermann o incroci con la tale razza);
- partecipare con altre associazioni o Enti, nazionali o stranieri, ad iniziative socio educative per la tutela degli animali (in particolare i cani dobermann o incroci con la tale razza), la diffusione della cultura cinofila e il rispetto della natura;
- sensibilizzare l’opinione pubblica diffondendo le notizie che riguardano gli abusi e i maltrattamenti operati sugli animali (in particolare i cani dobermann);
- promuovere programmi con la finalità di far adottare gli animali (cani dobermann) raccogliendo fondi per poter trasportare, accogliere, offrire opportuna assistenza in attesa della adozione definitiva;
- di realizzare con gli Enti pubblici programmi educativi e di informazione da svolgere anche nelle scuole, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- intervenire nella difesa della natura e della fauna, segnalando eventuali abusi e violazioni di legge alle autorità competenti, promovendo azioni giudiziarie e costituendosi parte civile nelle stesse nei limiti previsti dalla Legge, nonché intervenire nei confronti dei competenti organi legislativi e amministrativi per l’emanazione di normative e regolamentazioni dirette alla tutela degli animali, in particolare dei cani dobermann;
- entro i limiti e nel rispetto della normativa del settore, potrà svolgere le attività marginali di raccolta fondi, quali in via esemplificativa banchetti autorizzati o vendita di gadget, dirette al fine esclusivo di finanziare la propria attività istituzionale e senza finalità di lucro.
L’Associazione, nell’espletamento delle proprie attività, deve uniformarsi in via esclusiva al Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997, regolante gli enti ricompresi nell’Anagrafe Unica delle Onlus.
 
[4.2] L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'Associazione fisserà annualmente previa autorizzazione della stessa;
[4.3] L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o di attività.
 
[4.4] L’Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e dipendente esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta, nel rispetto del comma 6, lettera E dell’articolo 10 del Decreto Legislativo n° 460 del 4/12/97.
 
Articolo 5
[5.1] Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, mediante inoltro di domanda scritta presentata al Presidente sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può vagliare anche l’adesione di persone giuridiche nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.
L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l’iscrizione nel registro degli aderenti all’Associazione.
L’ammissione è condizionata al versamento della quota di associazione. Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento della quota di associazione.
In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l’aspirante socio del diniego. La notifica del diniego comporterà la restituzione della quota di associazione , dedotte le eventuali spese sostenute.
La partecipazione all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dal suoi Organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
La qualifica di Socio è a tempo indeterminato, fatta salva la rinuncia del Socio stesso che può esprimersi liberamente sia tramite il mancato versamento della quota associativa annuale, sia a mezzo raccomandata a.r. inviata presso la sede legale dell’associazione. In ogni caso, la cessazione della qualifica di Socio non comporta la restituzione della quota di adesione versata, né in tutto, né in parte.
 
[5.2]
I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, a conoscere i programmi con i quali la stessa intende attuare gli scopi sociali.
Hanno diritto di voto in assemblea e diritto di eleggere gli organi dell’Amministrazione i Soci di maggiore età che abbiano versato la quota associativa almeno 30 giorni prima dello svolgimento della stessa.
Ogni Socio ha il diritto di farsi rappresentare per delega in assemblea da un altro associato, non è ammessa più di una delega a persona.
Tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.
I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione, e/o prestano la loro opera gratuitamente a favore dell’Associazione.
La quota associativa non è rimborsabile e non è trasmissibile.
[5.3] I soci si dividono in:
- Soci Fondatori: le persone fisiche che hanno sottoscritto il presente Statuto, più precisamente nel numero di cinque persone qui a seguito indicate in ordine alfabetico:
Michela Cossetto
Lidia Rocchina Rubina Di Clemente
Irene Iandiorio
Daniela Piloni
Sabrina Rizzini
- Soci Ordinari: le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono mediante conferimento in denaro versando una specifica quota stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci Sostenitori: le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono mediante conferimento in denaro versando una specifica quota, maggiore rispetto a quella dei soci ordinari, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci Onorari: le persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione;
- Soci Benemeriti: le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono mediante conferimento in denaro versando la specifica quota stabilita dal Consiglio Direttivo oltre un ulteriore importo straordinario da loro stessi stabilito
- Soci Giovani: le persone fisiche di minore età, che contribuiscono mediante conferimento in denaro versando una specifica quota stabilita dal Consiglio Direttivo. La loro richiesta di ammissione dovrà essere controfirmata da un genitore o da chi esercita la patria potestà.
[5.4] La qualità di Socio si perde per
- Per mancato pagamento della quota sociale in corso;
- Per mancata attuazione delle prestazioni programmate;
- Per dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- Per comportamento contrastante con gli scopi statutari, per persistente violazione degli obblighi statutari e regolamenti annessi; per danni morali e materiali arrecati all’Associazione.
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro 20 giorni, sul quale decidono in via definitiva i Probiviri se eletti, in loro mancanza il Presidente stesso;
- Per decesso.
Gli associati che per qualsiasi motivo abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.
 
Articolo 6
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) i Probiviri (se nominati);
e) il Collegio dei revisori (se nominati).
f) i Sindaci (se nominati)
Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
 
Articolo 7
[7.1] L’Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e con le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto impegna tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, ed è il massimo organo deliberante.
[7.2] L’Assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il 30 aprile.
[7.3] La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona delegata dal Presidente stesso, mediante comunicazione inviata almeno 8 giorni prima della data della riunione a mezzo raccomandata, fax, e-mail o consegnata a mano.
Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione anche un’ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione;
[7.4] L’assemblea  è costituita e hanno diritto di voto tutti i soci che risultano iscritti sul Libro dei Soci e sono in regola con il versamento della quota sociale (vedi punto 5.2.) nel momento in cui viene convocata ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice - Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente.
Il Presidente nomina un segretario con il compito di redigere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione, la validità delle deleghe e il diritto di intervenire.
[7.5] L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli intervenuti
[7.6] Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti;
[7.7] L’Assemblea straordinaria va convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di un numero di soci pari al 10% degli stessi, ,  per deliberare lo scioglimento dell’ Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Sia in assemblea ordinaria sia straordinaria, le deleghe devono essere presentate al Presidente prima dell’inizio dell’assemblea.
[7.8] L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
-  eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
-  eleggere eventuali Sindaci
- eleggere eventuali componenti del Collegio dei Revisori ed eventuali Probiviri;
-  fissare l’ammontare della quota associativa;
- approvare i programmi e il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio  Direttivo;
- nominare e revocare gli organi sociali;
- modificare, revocare i regolamenti interni.
[7.9] L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
- deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
[7.10] Le deliberazioni dell’Assemblea avvengono ai sensi dell’art. 21 C.C.
 
Articolo 8
[8.1] L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 4 + 1 membri eletti dall’Assemblea dei soci e scelti tra i soci e/o i loro Legali Rappresentanti , resta in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Per il primo mandato le nomine dei membri del Consiglio Direttivo vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell’Associazione.
In caso di decesso, dimissioni o radiazione di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando, durante la prima riunione successiva all’evento, al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. I nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il consiglio direttivo si reputa decaduto e il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
[8.2] La metà + 1 dei  membri del Consiglio Direttivo sarà sempre e comunque costituita dai Soci Fondatori, fino a che questi facciano parte dell’Associazione.
[8.3] Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno su invito del Presidente oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno i due terzi dei membri del consiglio stesso.
Ogni membro del consiglio dovrà essere invitato alle riunioni almeno 7 giorni prima; solo in caso di urgenza il consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, e-mail, fax oppure consegnata a mano. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data e il luogo dell’adunanza.
[8.4] Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. Il consigliere che risulta assente ingiustificato per tre volte consecutive è considerato decaduto.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-presidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio deciso tra i presenti dello stesso.
Alle riunioni di Consiglio Direttivo possono  partecipare ma senza diritto di voto i Revisori, se nominati.
[8.5] Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
 [8.6] Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Al Segretario spetta conservare  ed aggiornare i documenti dell’Associazione ed il Libro dei Soci, il Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, il Libro dei verbali dei Soci, il Libro giornale.
Al Tesoriere spetta tenere e aggiornare i libri contabili dell’Associazione.
[8.7] E’ di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’assemblea dei soci, In particolare compete al consiglio:
- eseguire le delibere dell’assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre la previsione economica dell’anno sociale;
- deliberare circa l’ammissione, l’esclusione e circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
- tenere debitamente aggiornati i soci sulle attività e delibere dell’Associazione, utilizzando i metodi più opportuni
- decidere le  modifiche allo Statuto e quindi renderle note all’Assemblea dei Soci.
 
Articolo 9
[9.1] Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo;
[9.2] Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e dai privati, rilasciandone liberatorie quietanze.
[9.3] In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Il Presidente ha i poteri dell’ordinaria amministrazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In caso di impedimento, assenza o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente, che di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblichi uffici, con la sua firma fa piena prova dell’assenza o impedimento del Presidente.
[9.4] Il Presidente è responsabile, solidamente con il Consiglio Direttivo, anche agli affetti legali, di ogni manifestazione promossa e patrocinata dall’Associazione e di eventuali pubblicazioni edite a cura della stessa.
[9.5] In particolare compete al Presidente:
- convocare le riunioni di consiglio direttivo e le assemblee ordinaria e straordinaria;
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
- vigilare sulle strutture e sulle attività dell’Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità.
 
Articolo 10
[10.1] Il patrimonio sociale è costituito da:
- beni mobili e immobili e loro relative rendite  pervenuti all’associazione a qualunque titolo che diventeranno di proprietà dell’Associazione;
- quote annue dei Soci stabilite dal Consiglio Direttivo
- erogazioni, donazioni, lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
- eventuali fondi di riserva costituiti da eventuali eccedenze di esercizio;
- eventuali proventi derivanti da attività associative, come precisate al precedente art. 4.3 (ad es. banchetti di raccolta fondi a manifestazioni e iniziative cinofile o animaliste);
- contributi provenienti da organismi nazionali e internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
-contributi dello Stato, di enti pubblici o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente, al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni, lasciti o rimborsi pervenuti da enti pubblici o associazioni;
 [10.2] Gli eventuali beni immobili di proprietà dell’Associazione, sia a titolo originario che derivato, potranno essere destinati a singoli soci per usi legati allo svolgimento delle attività sociali.
[10.3] Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni;
[10.4] Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell’Associazione.
 
Articolo 11
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere tra i soci i Probiviri, in numero massimo di tre persone, la cui carica dura tre anni, ai quali  demandare secondo modalità da stabilirsi, la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i Soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi e i provvedimenti in merito all’espulsione dei Soci.
I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
 
Articolo 12
I Sindaci (se eletti) sono nominati dall'assemblea dei soci in numero di tre membri scelti tra i soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La carica di Sindaco è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
I Sindaci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
 
Articolo 13
L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Verranno redatti il bilancio che il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all’assemblea, la relazione, nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso;
 
Articolo 14
La durata dell’associazione è illimitata, ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un’assemblea straordinaria appositamente convocata che dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di altre ONLUS che operino in identico o analogo settore. In caso di liquidazione l’assemblea che ha dichiarato lo scioglimento dell’Associazione provvede alla nomina di un liquidatore o dei liquidatori  e ne stabilisce i poteri.
Il liquidatore o i liquidatori chiuderanno la liquidazione provvedendo a devolvere le eventuali rimanenze attive ad altre ONLUS o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, Legge 23/12/96 n° 662, salvo eventuali diverse disposizioni di destinazione imposte dalla legge.
 
Articolo 15
Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti norme in materia del Codice Civile ed alle Leggi in vigore.
qui per modificare.

(*) Nell'ottobre 2015 è stata modificata la sede legale in viale Argonne 51 - 20133 Milano



​DOBERMANNS' ANGELS ONLUS
DOBERMANN RESCUE ITALIA

ASSOCIAZIONE TUTELA CANI DOBERMANN ABBANDONATI

Viale Argonne 51, 20133 Milano (MI)
C.F. 97499480156

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